Italian Court dismisses appeal for generic penalty reduction without specific factual elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding the sentence length was too general. The defendant argued for a further reduction of the eight-month prison term imposed by the Court of Appeal of Genoa, but failed to identify specific omitted facts. The court ruled that without concrete elements demonstrating an error in the lower court's assessment, the request for leniency cannot be entertained.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582-585 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: A criminal appeal challenging the severity of a penalty is inadmissible if the complaint is generic and fails to specify the concrete factual elements that would justify a further reduction of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMAN VLAD FLAVIUS nato il 21/05/1990 avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; r •nn
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha confermato la condanna di Goman Vlad Flavius per il reato di cui all'art. 582-585 cod. pen., riducendo però la pena a quella di mesi otto di reclusione.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un motivo sulla entità della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. La doglianza è generica, poiché non indica quali concreti e specifici elementi, trascurati dalla Corte di appello, avrebbero dovuto condurre a una ulteriore riduzione della pena inflitta.
6. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere