Italian court dismisses preventive measure request due to failure to notify other parties as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the request for remittal of the preventive measure proceedings inadmissible because the applicants failed to notify other interested parties. Although the Mazzei family members and Caputo Drusiana sought to transfer the case pending before the Court of Appeal of Catanzaro, the court found no evidence of such notification. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the request void under the relevant code of criminal procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 46, comma 1 e 2 del codice di procedura penale; Art. 46, comma 6 del codice di procedura penale: La richiesta di rimessione del procedimento di prevenzione è inammissibile se non è notificata alle altre parti, con conseguente condanna al pagamento delle spese.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MAZZEI SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 14/08/1956 MAZZEI ARMANDO nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1976 MAZZEI STEFANIA nato a LAMEZIA TERME il 26/09/1982 MAZZEI EMANUELA nato a LAMEZIA TERME il 19/12/1979 MAZZEI GIOVANNA nato a LAMEZIA TERME il 20/04/1985 MAZZEI MARIA CONCETTA nato a LAMEZIA TERME il 20/04/1985 CAPUTO DRUSIANA nato a LAMEZIA TERME il 09/12/1959 avverso il provvedimento del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Mazzei Salvatore - proposto per l'applicazione di misura di prevenzione -, Mazzei Stefania, Mazzei Armando, Caputo Drusiana, Mazzei Emanuela, Mazzei Maria Concetta e Mazzei Giovanna -terzi interessati- hanno formulato, ex art. 46 cod. proc. peri., richiesta di rimessione del procedimento di prevenzione, pendente dinanzi alla Corte di appello di Catanzaro.
2. La richiesta è inammissibile, poiché non risulta notificata, a cura dei richiedenti, alle altre parti. Adempimento previsto dall'art. 46, comma 1, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità ex art. 46, comma 2, cod. proc. pen. 3 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 46, comma 6, cod. proc. pen., la condanna dei richiedenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili le istanze e condanna i richiedenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere