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Ordinanza — n. 43123/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court reclassifies criminal appeal as appeal for pecuniary penalty and damages to Tribunal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43123/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation reclassified the appellant's criminal appeal as a proper appeal against pecuniary penalties and civil damages. The appellant incorrectly filed a cassation petition based solely on a lack of motivation, failing to demonstrate an intent for immediate cassation under Article 569 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the case was remitted to the Tribunal of Oristano for a full appeal proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274; Art. 574, comma 4, cod. proc. pen.: An appeal against pecuniary penalties and civil damages extends to the entire judgment regarding criminal liability, necessitating proper qualification as an appeal rather than a cassation petition.

Parole chiave

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criminal appeal qualification pecuniary penalty appeal civil damages liability cassation petition error remittal to Tribunal minaccia nel diritto penale azione civile riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Invero l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art.
Art. 574, comma 4, cod. proc. pen.
274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod.
Art. 568 comma 5 cod. proc. pen.
Art. 569 cod. proc. pen.
Conseguentemente deve ritenersi che l'imputato - che non ha dimostrato di voler proporre un ricorso immediato ex art. 569 cod.
art. 569 cod. proc. pen
Conseguentemente deve ritenersi che l'imputato - che non ha dimostrato di voler proporre un ricorso immediato ex art. 569 cod.
art. 568 comma 5 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459
tra le ultime Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANCA NICOLA nato a ORTUERI il 30/01/1967 avverso la sentenza del 10/06/2019 del GIUDICE DI PACE di ORISTANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Oristano ha dichiarato Manca Nicola colpevole dei reati di cui agli artt. 612 e 633 cod. pen. e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile Musu Pier Luigi.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza erra nella ricostruzione dei fatti e nella affermazione di responsabilità.

3. Pregiudizialmente va rilevato che il ricorso deve essere riqualificato come appello e che gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Oristano per la celebrazione del relativo giudizio. Infatti l'imputato è legittimato a proporre appello avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria e al risarcimento de danno pronunciata dal giudice di pace, ancorché non sia stato impugnato espressamente il capo relativo alle statuizioni in favore della parte civile. Invero l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (cfr. tra le ultime Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459).

Conseguentemente deve ritenersi che l'imputato - che non ha dimostrato di voler proporre un ricorso immediato ex art. 569 cod. proc. pen., il quale, comunque dovrebbe essere convertito in appello ai sensi del terzo comma della citata disposizione, contenendo solo la deduzione di vizi della motivazione - abbia erroneamente qualificato l'impugnazione con il conseguente dovere per questo collegio di inquadrarla correttamente ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Oristano per il relativo giudizio. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pre