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Ordinanza — n. 43053/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43053/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43053/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24/5/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 14/7/2020, con la quale Anna Albano era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannata alla pena di quattro mesi di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

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ristrettezza finanziaria aiuti alle imprese in difficoltà cattiva gestione obbligo di versamento supplementare del socio indigenza finanziaria insufficienza della massa attiva

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANO ANNA nato a TARANTO il 18/03/1965 LlecL avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLOrS—EZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24/5/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 14/7/2020, con la quale Anna Albano era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 10-bis, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74 e condannata alla pena di quattro mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di merito avrebbe ribadito la condanna senza tener conto della grave crisi di liquidità che avrebbe colpito la società, nell'anno di interesse, e che avrebbe costituito causa di forza maggiore; a fronte di questa, in particolare, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere a spese urgenti (stipendi e contributi dei dipendenti, canoni di leasing ed altro), così risultando impossibilitata a versare le ritenute poi oggetto di contestazione. La sentenza, ancora, non avrebbe esaminato elementi decisivi ai fini del giudizio di responsabilità, così peraltro pervenendo ad una pena eccessiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il controllo dei Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dalla ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, la stessa di fatto tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito.

5. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile, specie in assenza di qualsiasi effettiva critica rinvenibile nel ricorso. 5.1. La sentenza, in particolare, ha evidenziato che - pacifico il profilo oggettivo del delitto di cui all'art. 10-bis in rubrica - nessun elemento sosteneva la tesi della forza maggiore, non essendo stato prodotto alcun dato, documentale o testimoniale, che attestasse la presunta crisi di liquidità dell'ente, la non imputabilità della stessa alla Albano, così come l'adozione - da parte di questa - di ogni possibile iniziativa, anche pregiudizievole per il proprio patrimonio, per far fronte al debito erariale.

Dal che, la coscienza e volontà dell'omesso versamento, per aver - la ricorrente - privilegiato il pagamento di spese diverse da quella in favore dell'Erario e per ed aver, così, esercitato un'esplicita opzione imprenditoriale che non esclude il dolo del reato.

6. Con riguardo, poi, al secondo motivo di censura, che lamenta l'omessa motivazione su "elementi importanti e decisivi", se ne evidenzia la palese genericità; la doglianza, infatti, non menziona neppure uno di questi argomenti, e si connota, dunque, per un contenuto del tutto astratto e riferibile ad ogni pronuncia di condanna.

7. Le stesse considerazioni, infine, si impongono quanto alla terza doglianza, relativa al trattamento sanzionatorio; anche in questa sede - così come in appello (come da pag. 4 della sentenza) - il motivo risulta infatti apodittico e privo di argomento, e trascura il fatto che la pena è stata già determinata nel minimo edittale, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

8. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso