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Ordinanza — n. 43039/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43039/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43039/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI parte offesa nel procedimento c/ SACHER BARBERA GABRIEL nato il 07/07/1965 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLZANO j dato av,viso_alle-prartil - udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Regesto Legislator

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artt. 111 Cost, art. 301 bis d.P.R. 43/1973; Ordinanza — n. 43039/2021 — snpen · Corte di Cassazione: LIBERTA' di BOLZANO j dato av,viso_alle-prartil - udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

Parole chiave

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imposta sulle imbarcazioni azione di rivocazione del sequestro sequestro di documenti rimpatrio in sicurezza imbarcazioni da diporto equipaggiamento marittimo

Disposizioni normative citate

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artt. 111 Cost
Premesso che l'Agenzia era rimasta all'oscuro della richiesta di restituzione e dell'appello cautelare, conclusosi con il provvedimento di dissequestro e restituzione, ha denunciato la violazione degli artt. 111 Cost.
art. 301 bis d.P.R. 43/1973
pen., per la propria mancata partecipazione, quale custode giudiziario, a tali procedimenti, in quanto il bene sequestrato era stato affidato alla Agenzia non tanto e solamente quale custode giudiziario, bensì e soprattutto per il perseguimento dell'interesse pubblico preso in considerazione dall'art. 301 bis d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI parte offesa nel procedimento c/ SACHER BARBERA GABRIEL nato il 07/07/1965 avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIB. LIBERTA' di BOLZANO j dato av,viso_alle-prartil - udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Bolzano, provvedendo sull'appello cautelare proposto da Gabriele Sacher Barbera nei confronti dell'ordinanza del 22/4/2021 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, con la quale era stata respinta la richiesta di restituzione di una imbarcazione da diporto, sottoposta a sequestro, ne ha ordinato il dissequestro e la restituzione all'appellante. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, esponendo che l'imbarcazione, oggetto di sequestro per equivalente, era stata assegnata alla Agenzia con decreto del pubblico ministero di Bolzano del 29/10/2020, ai sensi dell'art. 301 bis del testo unico delle leggi doganali, di cui al d.P.R. 43/1973 (che consente dì destinare a titolo gratuito, agli organi di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, i beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando).

Premesso che l'Agenzia era rimasta all'oscuro della richiesta di restituzione e dell'appello cautelare, conclusosi con il provvedimento di dissequestro e restituzione, ha denunciato la violazione degli artt. 111 Cost. e degli artt. 322, 322 bis e 324 cod. proc. pen., per la propria mancata partecipazione, quale custode giudiziario, a tali procedimenti, in quanto il bene sequestrato era stato affidato alla Agenzia non tanto e solamente quale custode giudiziario, bensì e soprattutto per il perseguimento dell'interesse pubblico preso in considerazione dall'art. 301 bis d.P.R. 43/1973, cosicché ciò determinava in capo all'Agenzia una posizione soggettiva autonoma meritevole di tutela in quanto finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, in quanto il custode vantava una vera e propria aspettativa di diritto al definitivo impiego del mezzo sequestrato, a seguito della sua possibile confisca, che avrebbe determinato la necessità di instaurare il contraddittorio sulla richiesta di restituzione anche con l'Agenzia, anche tenendo conto della circostanza che la stessa aveva sostenuto gli oneri di gestione di tale bene, secondo quanto espressamente previsto dal secondo comma del citato art. 301 bis.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo l'amministrazione ricorrente ritualmente dichiarato, con atto del 20/10/2021, di non avere più interesse al ricorso, essendo stata nuovamente sottoposta a sequestro, con provvedimento del 1/9/2021 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, l'imbarcazione restituita dal Tribunale di Bolzano con il provvedimento impugnato. Non vi è luogo a condanna alle spese del procedimento, né al pagamento di somme ulteriori in favore della Cassa delle ammende, essendo dovuta la rinuncia al ricorso al sopravvenuto venir meno dell'interesse della ricorrente conseguente alla ríapposízione del vincolo cautelare, della cui eliminazione l'amministrazione ricorrente si doleva mediante il ricorso avverso il provvedimento impugnato.ì

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consigliere esten