Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43027/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43027/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43027/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza del 19/5/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala applicava ad Antonino Bartolotta - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 4.889.000 euro di multa in ordine al reato di introduzione nello Stato di 2.200 chili di tabacco lavorato estero di contrabbando.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43027/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
porto abusivo di armi confisca dei proventi di reato causa di sequestro contrabbando di guerra sequestro di mezzi di prova difesa contro le pratiche commerciali illecite

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 19/5/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala applicava ad Antonino Bartolotta - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOTTA ANTONINO nato a PALERMO il 20/01/1969 avverso la sentenza del 19/05/2021 del GIP TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/5/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala applicava ad Antonino Bartolotta - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 10 mesi, 20 giorni di reclusione e 4.889.000 euro di multa in ordine al reato di introduzione nello Stato di 2.200 chili di tabacco lavorato estero di contrabbando.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si lamenta, per un verso, che il Tribunale non avrebbe indicato le ragioni per le quali il Bartolotta non avrebbe meritato una pronuncia di proscioglimento e, per altro verso, che la confisca dell'imbarcazione sarebbe stata disposta senza verificare che la stessa fosse effettivamente di proprietà o nella disponibilità del ricorrente; a tale ultimo riguardo, si evidenzia che se il bene fosse riferibile ad un terzo, questo dovrebbe esser tutelato se in buona fede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.

3. La prima doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n, 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che lamenta soltanto la mancata indicazione delle cause ostative al proscioglimento, senza peraltro neppure accennare a quali sarebbero ed in forza di quali atti processuali.

4. Con riguardo, poi, al motivo in punto di confisca, si osserva che questo è basato su un presupposto del tutto astratto (l'eventuale titolarità o disponibilità del bene in capo ad un terzo), che peraltro - se confermato - priverebbe il Bartolotta di ogni interesse, quindi di ogni legittimazione a contestare la stessa misura ablatoria.

5. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021