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Ordinanza — n. 43018/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on violation of seals, ruling it applies even when seals prevent illegal use of property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43018/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the crime of seal violation requires the intent to continue illegal construction. The court found the lower court correctly applied prevailing jurisprudence that the crime is constituted when seals are broken to resume an illegal activity, thereby violating the purpose of preserving the property's identity. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 349, comma 2, cod. pen.; The crime of seal violation is constituted not only when seals are broken to continue illegal works but also when they are broken to resume an illegal activity, as this violates the statutory purpose of ensuring the conservation or identity of the thing.

Parole chiave

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violation of seals illegal construction preservation of identity criminal intent seal violation crime property misuse cassation inadmissibility violazione di sigilli

Disposizioni normative citate

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Art. 349, comma 2, cod. pen.
Con sentenza del 12/1/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 20/5/2015 dal locale Tribunale, con la quale Carlo Varriale era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13, comma 1, Cost.
art. 349 cod. pen
Con sentenza del 12/1/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 20/5/2015 dal locale Tribunale, con la quale Carlo Varriale era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349, comma 2, cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U., n. 5385 del 26/11/2009, D'Agostino
Sez. 3, n. 7407 del 15/1/2015, Tundo
Si veda anche - perché particolarmente conferente - Sez. 3, n. 7407 del 15/1/2015, Tundo, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE CARLO nato a NAPOLI il 12/04/1969 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/1/2021, la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia emessa il 20/5/2015 dal locale Tribunale, con la quale Carlo Varriale era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 349, comma 2, cod. pen. e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 200,00 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello non avrebbe motivato quanto all'argomento cardine del gravame, in forza del quale - ed in base a giurisprudenza di legittimità - il reato di violazione dei sigilli non sussisterebbe quando commesso non per proseguire lavori abusivi, ma per impiegare diversamente il bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; a differenza di quanto sostenuto, infatti, la sentenza impugnata si è pronunciata sulla questione in esame, risolvendola con espresso richiamo ad un indirizzo giurisprudenziale del tutto condivisibile e da confermare in questa sede.

4. Premesso che - per accertamento pacifico - il ricorrente aveva realizzato un vano abusivo adiacente al proprio ristorante, per un'estensione di 20 metri quadri; che la struttura era stata sequestrata ed erano stati apposti i sigilli; che questi erano stati violati, ed il vano abusivo era stato nuovamente adibito a sala ristorante; tutto ciò premesso, questa Corte ha affermato - con indirizzo assolutamente prevalente (tale da superare quello, isolato e risalente, richiamato nel ricorso) - che il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui questi siano stati apposti esclusivamente per impedire l'uso illegittimo della cosa, atteso questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell'art. 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa (Sez.

U., n. 5385 del 26/11/2009, D'Agostino, Rv. 245584. Si veda anche - perché particolarmente conferente - Sez. 3, n. 7407 del 15/1/2015, Tundo, Rv. 262424, citata in sentenza, per la quale il reato in oggetto, nell'ipotesi in cui i sigilli siano apposti sulla cosa o su una parte di essa allo scopo di impedire la prosecuzione illegittima di un'attività, è integrato anche dal semplice riutilizzo del bene o dalla ripresa dell'attività illecita mediante accorgimenti idonei ad evitare la lesione dell'integrità materiale del sigillo). La Corte di appello, pertanto, ha affermato un principio di diritto corretto e condiviso da questo Collegio, tale da rendere incensurabile la sentenza impugnata.

5. Il ricorso, dunque, deve esser dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 22 ot