Ordinanza — n. 43014/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 31/3/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava in punto di pena la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 10/1/2020, con la quale Orsiana Angelillo e Fedele Angelillo erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. e condannati alla pena di mille euro di multa ciascuno.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 223 disp. att. c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43014/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In ordine, poi, alla seconda parte della stessa eccezione, secondo cui "mancherebbe, nel fascicolo del dibattimento, l'avviso" del luogo, giorno ed ora in cui le analisi sarebbero state eseguite, basti osservare che la circostanza è prospettata con carattere meramente eventuale, e non può - in tali termini - contrastare la motivazione della sentenza, in forza della quale "il procedimento amministrativo relativo al campionamento del vino e alla sua analisi (è stato) svolto nel rispetto della previsione di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p." 6.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANGELILLO ORSIANA nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 05/12/1987 ANGELILLO FEDELE nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 08/08/1985 ruLECC- avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO MENGONI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 31/3/2021, la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, confermava in punto di pena la pronuncia emessa dal locale Tribunale il 10/1/2020, con la quale Orsiana Angelillo e Fedele Angelillo erano stati giudicati colpevoli del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. e condannati alla pena di mille euro di multa ciascuno.
2. Propongono congiunto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione. Si eccepisce, in primo luogo, la nullità delle analisi confluite nel fascicolo per il dibattimento, atteso che nello stesso mancherebbero l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora il cui le analisi avrebbero dovuto essere eseguite; in quanto atto ripetibile, inoltre, ben avrebbe potuto esser esperite una perizia "di garanzia", come richiesto dalla difesa. Al riguardo, si rileva che la mancata contestazione delle analisi, da parte degli imputati, nei 15 giorni successivi alla notifica del relativo esito non avrebbe dovuto incidere sul giudizio, e da sola non avrebbe dovuto impedire la già richiamata perizia; specie, peraltro, a fronte di testimonianze a favore e di altre analisi, fatte eseguire dalla difesa.
Si contesta la motivazione, di seguito, con riguardo alla mancata causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., attesa la palese antieconomicità di un'eventuale condotta delittuosa come quella contestata. Infine, si lamenta la mancata motivazione in punto di prescrizione del reato, ormai interamente maturata, anche considerando la sospensione per emergenze epidemiologica da Covid-19.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi risultano manifestamente infondati.
4. Con riguardo alla prima censura, si evidenzia la palese genericità della eccezione di nullità delle analisi, avanzata sul presupposto che i campioni di vino sarebbero stati raccolti "senza ricolmatura", in violazione della procedura prevista e della logica; la medesima eccezione, peraltro, non era stata sollevata con il gravame, il cui primo motivo concerneva soltanto il mancato esperimento di una perizia.
5. In ordine, poi, alla seconda parte della stessa eccezione, secondo cui "mancherebbe, nel fascicolo del dibattimento, l'avviso" del luogo, giorno ed ora in cui le analisi sarebbero state eseguite, basti osservare che la circostanza è prospettata con carattere meramente eventuale, e non può - in tali termini - contrastare la motivazione della sentenza, in forza della quale "il procedimento amministrativo relativo al campionamento del vino e alla sua analisi (è stato) svolto nel rispetto della previsione di cui all'art. 223 disp. att. c.p.p." 6.
Sotto altro profilo, poi, del tutto generica risulta - in questa sede - la doglianza relativa alla mancata esecuzione di una perizia, definita nel ricorso "di garanzia"; a fronte dell'affermazione - contenuta e condivisa in sentenza - secondo cui già il Tribunale aveva ritenuto non necessario tale incombente, alla luce dell'istruttoria svolta (documentale e testimoniale, ampiamente richiamata in sentenza), la questione è qui sollevata con mero carattere esplorativo, senza cioè indicare quali elementi specifici di incertezza avrebbero invece reso necessario provvedere alla perizia medesima, anche alla luce delle "evidenze portate dalle analisi curate dalla ISVEA s.r.l.".
7. Con riferimento, poi, alla causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la motivazione della sentenza risulta ancora non censurabile. La Corte di appello, infatti, ha ritenuto di non poter qualificare l'offesa come di particolare tenuità, a fronte di una condotta di adulterazione (annacquamento) che aveva interessato ben 2.900 litri di vino, oltre a 384 bottiglie già confezionate; ciò, peraltro, a prescindere dal carattere "sano" dell'azienda, che fatturerebbe "poco più" di 50 milioni di euro, come afferma il ricorso, peraltro con argomento di mero fatto.
8. Quanto, infine, alla eccepita prescrizione del reato, si osserva che il relativo calcolo è stato compiuto nella sentenza impugnata, con indicazione del termine al 28/5/2022; non si ravvisa affatto, dunque, l'assenza di motivazione denunciata, né si condivide il diverso termine indicato dai ricorrenti (20/3/2021), che, peraltro, se originato dal possibile dies a quo del 15/1/2016, sembrerebbe presupporre una fattispecie contravvenzionale, e non invece delittuosa.
9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. ed a carico di ciascun ricorrente, l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,