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Ordinanza — n. 43005/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43005/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43005/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMO DAVIDE RAFFAELE nato a YUMBEL( CILE) il 21/06/1987 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO ga.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI; Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trento, Sezione staccata di Bolzano, ha respinto l'impugnazione proposta da Davide Raffaele Talamo nei confronti della sentenza del 22/10/2020 del Tribunale di Bolzano, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione e 500 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 6 ter I. 401/89. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 6 ter I. 401/89 e l'insufficienza della motivazione, per non essere riferibile all'imputato la condotta di aver portato un fumogeno nei pressi del luogo dove si era svolto un incontro sportivo di hockey, non essendo stato trovato in possesso della torcia illuminante oggetto della contestazione in occasione dei controlli eseguiti all'atto dell'ingresso nell'impianto sportivo, con la conseguente illogicità della affermazione della presenza nello zaino dell'imputato di una torcia illuminante (poi utilizzata da un terzo).

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43005/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti infrazione alla legge sulle armi pericolo di traffico di stupefacenti esame dell'alito prodotto infiammabile consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione degli artt. 110 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALAMO DAVIDE RAFFAELE nato a YUMBEL( CILE) il 21/06/1987 avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO ga.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI LIBERATI;

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trento, Sezione staccata di Bolzano, ha respinto l'impugnazione proposta da Davide Raffaele Talamo nei confronti della sentenza del 22/10/2020 del Tribunale di Bolzano, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di tre mesi di reclusione e 500 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 6 ter I. 401/89. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione degli artt. 110 cod. pen. e 6 ter I. 401/89 e l'insufficienza della motivazione, per non essere riferibile all'imputato la condotta di aver portato un fumogeno nei pressi del luogo dove si era svolto un incontro sportivo di hockey, non essendo stato trovato in possesso della torcia illuminante oggetto della contestazione in occasione dei controlli eseguiti all'atto dell'ingresso nell'impianto sportivo, con la conseguente illogicità della affermazione della presenza nello zaino dell'imputato di una torcia illuminante (poi utilizzata da un terzo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato. Con esso, infatti, il ricorrente propone una mera rivisitazione degli elementi di fatto considerati dai giudici di merito, allo scopo di pervenire a una loro lettura alternativa, tale da escludere la sua responsabilità nella detenzione di una torcia illuminante fumogena nei pressi di un impianto sportivo e in concomitanza con un incontro di hockey, omettendo di considerare che nel giudizio di legittimità è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Nel caso in esame non è dato di rilevare illogicità manifeste o carenze nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale la responsabilità dell'imputato è stata confermata sulla base delle univoche risultanze delle riprese video realizzate dalla polizia (dalle quali risulta chiaramente che dallo zaino dell'imputato era stata estratta la torcia illuminante fumogena poi accesa da un terzo, che si trovava vicino all'imputato, che frattanto sventolava una bandiera), posto che il fatto, sottolineato dall'imputato nel ricorso, che tale fumogeno non venne rinvenuto in occasione dell'ingresso del ricorrente nell'impianto sportivo, non consente di escludere il possesso di tale oggetto, peraltro dimostrato univocamente dalle riprese video, cosicché il ricorso risulta indebitamente volto a conseguire una rilettura degli elementi di prova, non consentita nel giudizio di legittimità in presenza di motivazione immune da qualsiasi vizio logico, con la conseguente inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021 Il Consiglie