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Ordinanza — n. 42997/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42997/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42997/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bonincontro Simona ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/02/2021 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto di prodotti cosmetici ed alimentari aggravato dalla violenza sulle cose, lamentando l'omesso riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen. e l'applicazione della recidiva.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42997/2021 — snpen · Corte di Cassazione: pen. e l'applicazione della recidiva.

Parole chiave

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cosmetici e giocattoli tentato furto confisca dei proventi di reato ricettazione contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONINCONTRO SIMONA nato a GELA il 29/11/1980 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bonincontro Simona ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/02/2021 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto di prodotti cosmetici ed alimentari aggravato dalla violenza sulle cose, lamentando l'omesso riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen. e l'applicazione della recidiva.

2. Il primo motivo è inammissibile perché il diniego della causa di non punibilità è stato motivato in maniera congrua (particolare intensità del dolo, sottrazione di numerosi articoli, intento di 'razzia', strappo delle placche antitaccheggio e successiva fuga), e la doglianza si limita a sollecitare una non consentita rivalutazione del merito.

3. Il secondo motivo concernente la recidiva è inammissibile perché nuovo, non essendo stato dedotto nel giudizio di appello.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il tsidente Giusep