Sentenza — n. 42995/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAGUGLIELMETTI Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/12/2020 con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia. Deduce la violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia della prescrizione, ed al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. Ha depositato memoria l'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi nell'interesse di Guglielmetti, ribandendo i motivi proposti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Sentenza — n. 42995/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Deduce la violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia della prescrizione, ed al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. Ha depositato memoria l'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi nell'interesse di Guglielmetti, ribandendo i motivi proposti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMETTI Francesco, nato il 08/12/1975 a Roma avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte di Appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; RITENUTO IN FATI-0 e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. GUGLIELMETTI Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/12/2020 con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di minaccia. Deduce la violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia della prescrizione, ed al diniego dell'art. 131 bis cod. pen. Ha depositato memoria l'Avv. Eleonora Nicla Moiraghi nell'interesse di Guglielmetti, ribandendo i motivi proposti.
2. Il ricorso è fondato limitatamente al primo motivo. Invero, il termine massimo di prescrizione per il reato di minacce è pari a 7 anni e 6 mesi; essendo stato il fatto commesso il 16/10/2012, il termine massimo sarebbe decorso il 16/04/2020; vanno tuttavia considerati i periodi di sospensione dei termini, di 154 giorni per il rinvio dell'udienza del 21.10.2019, e di 64 giorni per iI rinvio dell'udienza del 23.3.2020, ai sensi dell'art. 83, comma 4, d.l. 18.3.2020 n. 18 (sulla sospensione delle udienze durante la prima fase dell'emergenza pandernica). Pertanto, il termine massimo di prescrizione risulta decorso il 19/11/2020, prima della sentenza di appello. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione.
3. Il ricorso va invece dichiarato inammissibile agli effetti civili, ai sensi dell'art.578 c.p.p. Le doglianze concernenti il diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. sono inammissibili perché del tutto generiche, limitandosi ad una contestazione della valutazione della Corte territoriale, senza alcuna argomentazione critica e alcun concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha escluso l'invocata causa di non punibilità sulla base dei criteri di non tenuità della condotta criminosa concreta (modalità della condotta e non esiguità del danno).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il esident