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Sentenza — n. 42993/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 42993/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 42993/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ettore Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/09/2020 con la quale il Tribunale di Ferrara, rigettando l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., deducendo vizi di motivazione. In data 13/08/2021 è pervenuto il verbale di remissione di querela di Barbani Roberto e l'accettazione dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen; Sentenza — n. 42993/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., deducendo vizi di motivazione. In data 13/08/2021 è pervenuto il verbale di remissione di querela di Barbani Roberto e l'accettazione dell'imputato.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali spese di esecuzione spese di difesa riduzione della mercede d'avvocato minaccia nel diritto penale cauzione per le spese ripetibili

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
Ettore Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/09/2020 con la quale il Tribunale di Ferrara, rigettando l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., deducendo vizi di motivazione.
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Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ETTORE Michele, nato il 08/10/1986 a Napoli avverso la sentenza del 22/09/2020 del Tribunale di Ferrara dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ettore Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 22/09/2020 con la quale il Tribunale di Ferrara, rigettando l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., deducendo vizi di motivazione. In data 13/08/2021 è pervenuto il verbale di remissione di querela di Barbani Roberto e l'accettazione dell'imputato.

2. Assorbente appare il rilievo che in data 14/10/2020 è stato redatto verbale di remissione di querela da parte di Barbani Roberto con successiva accettazione del querelato, Ettore Michele. Ne consegue che, essendo il reato di cui all'art. 612 cod. pen. procedibile a querela, e dunque estinto per remissione di querela, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese del procedimento sono a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pr id