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Ordinanza — n. 42992/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming prescription and factual errors in criminal conviction for injuries.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42992/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the crime of personal injuries had expired by prescription. The appellant argued for a new assessment of witness credibility and the timing of the statute of limitations, while the lower court confirmed the conviction based on established evidence. The supreme court ruled that such factual evaluations and credibility assessments fall exclusively within the jurisdiction of the trial judge and cannot be re-examined in a review proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; The Court of Cassation acts as a judge of motivation, not of the decision, and cannot re-evaluate factual findings or witness credibility reserved for the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations expiration judicial motivation review factual evaluation preclusion witness credibility assessment lesioni personali abbandono per lesioni personali omissione di soccorso

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
In particolare, con le censure proposte la ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica — unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett.
art. 606 c.p
In particolare, con le censure proposte la ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica — unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMATO DONATELLA nato a GALLIPOLI il 21/10/1981 avverso la sentenza del 20/01/2021 del TRIBUNALE dì LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; k

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. D'Amato Donatella ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 20/01/2021 con la quale il Tribunale di Lecce ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Giudice di Pace di Lecce per il reato di lesioni personali ai danni di Cavalera Carmelina. Deduce che il reato sarebbe estinto per prescrizione il 25/12/2020, prima della sentenza di appello, e si duole della valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa e delle altre testimonianze, che sarebbero state rese da imputati di reato connesso.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il reato è stato commesso il 25/06/2013; il termine massimo di prescrizione di 7 anni e 6 mesi, tenuto conto della sospensione per la durata di 280 giorni (dal 2.5.2017 al 3.10.2017 astensione dall'udienza, e dal 3.10.2017 al 6.2.2018 su richiesta delle parti per trattative), coincide dunque con il 01/10/2021, successivamente alla sentenza di appello.

3. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili, perché propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione e della violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con le censure proposte la ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica — unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla credibilità della persona offesa e alle dichiarazioni dei testimoni.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, ritenendo le dichiarazioni testimoniali altresì riscontrate dal certificato del P.S. attestante le lesioni cagionate alla persona offesa.

4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto, oltre a non essere stato dedotto in appello, è del tutto generico ed assertivo, nonché privo di allegazioni. Pur eccependo l'inutilizzabilità, la doglianza implica accertamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che sì ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigl