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Ordinanza — n. 42990/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42990/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42990/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Peloso Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/09/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato, e la pena di 4 mesi di reclusione ed C 200 di multa; lamenta che erroneamente sia stata dichiarato inammissibile il motivo sulla non configurabilità del tentativo punibile, nonché l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42990/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Peloso Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/09/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato, e la pena di 4 mesi di reclusione ed C 200 di multa; lamenta che erroneamente sia stata dichiarato inammissibile il motivo sulla non configurabilità del tentativo punibile, nonché l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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tentato furto reiterazione di reati penali abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale licenziamento per furto furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELOSO MAURIZIO nato a FOGGIA il 16/11/1978 avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle partì; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; r,r2,

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Peloso Maurizio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/09/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato, e la pena di 4 mesi di reclusione ed C 200 di multa; lamenta che erroneamente sia stata dichiarato inammissibile il motivo sulla non configurabilità del tentativo punibile, nonché l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio.

2. Il ricorso è inammissibile, non soltanto perché è del tutto generico, ma altresì perché propone motivi non consentiti in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio. Invero, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Peraltro, nel caso in esame, risulta che la pena base sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e considerazione dell'organizzazione predisposta per la commissione del fatto. La doglianza sul tentativo punibile è intrinsecamente generica, oltre che manifestamente infondata, considerando che il ricorrente fu fermato, unitamente al complice, mentre aveva già iniziato l'esecuzione del fatto criminoso.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consi