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Ordinanza — n. 42989/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42989/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42989/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Giardina Elia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21/09/2020 con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato dell'automobile di Oscar Puglisi, dolendosi dell'individuazione quale autore del lancio di sassi contro il veicolo e dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42989/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giardina Elia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21/09/2020 con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato dell'automobile di Oscar Puglisi, dolendosi dell'individuazione quale autore del lancio di sassi contro il veicolo e dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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reato di pirateria della strada incidente stradale guida nonostante revoca della patente infrazione al codice della strada inquinamento automobilistico infrazione privilegiata
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA ELIA nato a CALTANISSETTA il 06/02/1979 avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Giardina Elia ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21/09/2020 con la quale la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento aggravato dell'automobile di Oscar Puglisi, dolendosi dell'individuazione quale autore del lancio di sassi contro il veicolo e dell'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.

2. Il primo motivo è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi del tutto generici, per la reiterazione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e per l'omesso confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha esaustivamente affrontato tutti i punti oggetto di doglianza. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ciò posto, il motivo, oltre ad essere intrinsecamente indeterminato, per la mancata esposizione delle ragioni di fatto o di diritto che dovrebbero sorreggere la doglianza, omette qualsivoglia confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha evidenziato come l'individuazione del Giardina come uno degli autori del danneggiamento ai danni della persona offesa sia avvenuta sulla base del fatto che il Giardina era il conducente della Smart grigia fermata immediatamente dopo i fatti dalla polizia, a bordo della quale erano risaliti alcuni degli autori del lancio di sassi e bottiglie.

3. Il secondo motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile, in quanto del tutto generico ed assertivo, e privo di confronto con il riconoscimento della recidiva reiterata applicata dai giudici di merito.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estenso