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Ordinanza — n. 42987/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42987/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42987/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bellinati Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 07/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato di un'autovettura, riducendo la pena in 8 mesi di reclusione ed C 160 di multa; lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 131 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42987/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 131 cod. pen.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale riduzione della multa infrazione molto grave infrazione privilegiata altri reati recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLINATI ROSA nato a LEGNAGO il 24/07/1983 avverso la sentenza del 07/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bellinati Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 07/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di tentato furto pluriaggravato di un'autovettura, riducendo la pena in 8 mesi di reclusione ed C 160 di multa; lamenta l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 131 cod. pen.

2. Il ricorso è inammissibile, non soltanto perché è del tutto generico, ma altresì perché propone motivi non consentiti in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio. Invero, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Peraltro, nel caso in esame, risulta che la pena base sia stata determinata in misura prossima al minimo edittale.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore ide