Ordinanza — n. 42986/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAdvance Logistic Center s.r.l. e Service System s.a.s., in qualità di parti civili, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto Cavuoto Giuseppe e Cavuoto Danilo dal reato di furto, lamentando l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili, che non erano state oggetto di appello. 1.1. Ha depositato memoria il difensore di Cavuoto Giuseppe e Cavuoto Danilo, Avv. Musci, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42986/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Advance Logistic Center s.r.l. e Service System s.a.s., in qualità di parti civili, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto Cavuoto Giuseppe e Cavuoto Danilo dal reato di furto, lamentando l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili, che non erano state oggetto di appello. 1.1. Ha depositato memoria il difensore di Cavuoto Giuseppe e Cavuoto Danilo, Avv. Musci, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ADVANCE LOGISTIC CENTER SRL dalla parte civile SERVICE SYSTEM SAS nel procedimento a carico di: CAVUOTO GIUSEPPE nato a BISCEGLIE il 09/08/1981 CAVUOTO DANILO nato a FOGGIA il 04/07/1987 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Advance Logistic Center s.r.l. e Service System s.a.s., in qualità di parti civili, ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa il 14/01/2020 con la quale la Corte di Appello di Bari, riformando la sentenza di condanna di primo grado, ha assolto Cavuoto Giuseppe e Cavuoto Danilo dal reato di furto, lamentando l'omessa pronuncia sulle statuizioni civili, che non erano state oggetto di appello. 1.1. Ha depositato memoria il difensore di Cavuoto Giuseppe e Cavuoto Danilo, Avv. Musci, chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Alla sentenza di assoluzione consegue, infatti, la revoca delle statuizioni civili, essendo la condanna al risarcimento dei danni connessa all'affermazione di responsabilità penale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il esid