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Ordinanza — n. 42980/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42980/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42980/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Carnevale Vicenzo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 20/05/2020 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, del 17/01/2013, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen; Ordinanza — n. 42980/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 483 cod. pen. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione denuncia mendace revisione della sentenza penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARNEVALE VINCENZO nato a POZZUOLI il 02/01/1966 avverso l'ordinanza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Carnevale Vicenzo ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 20/05/2020 con la quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Pozzuoli, del 17/01/2013, che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pre