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Ordinanza — n. 42978/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42978/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42978/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rubino Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen. il 20/11/2019 con la quale il Gip del Tribunale di Aosta ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., dolendosi della motivazione insufficiente in relazione ai "singoli momenti esplicativi".

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42978/2021 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen. il 20/11/2019 con la quale il Gip del Tribunale di Aosta ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., dolendosi della motivazione insufficiente in relazione ai "singoli momenti esplicativi".

Parole chiave

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motivi di cassazione motivi validi motivazione sufficiente censura formulata in modo carente causa legittima rinuncia alla motivazione

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA (feact, sul ricorso proposto da: RUBINO DANIELE nato a AOSTA il 21/03/1982 avverso la sentenza del 20/11/2019 del GIP TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti (udita la relazione sv ita dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rubino Daniele ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art.444 cod. proc. pen. il 20/11/2019 con la quale il Gip del Tribunale di Aosta ha applicato la pena concordata per i reati di cui agli artt. 624, 625 cod. pen., dolendosi della motivazione insufficiente in relazione ai "singoli momenti esplicativi".

2. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge, oltre che perché del tutto generico. L'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), ha infatti previsto che la sentenza di 'patteggiamento' sia ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Tra i motivi deducibili, dunque, non viene annoverato l'insufficiente motivazione.

Invero, la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Hussain, Rv. 277102); circostanza neppure dedotta nella fattispecie.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore LI P sid