Ordinanza — n. 42977/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IANdoka Angelin ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21/01/20120 con la quale il Tribunale di Grosseto ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. ai danni di Andronache Elena. Deduce l'intervenuta prescrizione in data 17.12.2019, prima della sentenza di appello, per l'erronea considerazione di un periodo di sospensione seguito ad una astensione dei VPO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42977/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 612 cod. pen. ai danni di Andronache Elena. Deduce l'intervenuta prescrizione in data 17.12.2019, prima della sentenza di appello, per l'erronea considerazione di un periodo di sospensione seguito ad una astensione dei VPO.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NDOKA ANGELIN nato il 23/08/1934 avverso la sentenza del 21/01/2020 del TRIBUNALE di GROSSETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ndoka Angelin ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 21/01/20120 con la quale il Tribunale di Grosseto ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. ai danni di Andronache Elena. Deduce l'intervenuta prescrizione in data 17.12.2019, prima della sentenza di appello, per l'erronea considerazione di un periodo di sospensione seguito ad una astensione dei VPO.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto il termine massimo di prescrizione è decorso il 10.5.2021, successivamente alla sentenza di appello. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L, Rv. 217266, a proposito della prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). Al riguardo, infatti, il periodo di sospensione totale è pari a 1 anno, 10 mesi e 20 giorni (dal 28.9.2012 al 22.11.2013; 60 giorni per il rinvio dell'udienza del 22.11.2013; dal 24.6.2016 al 27.1.2017), senza che venga considerato il rinvio dal 22.6.2018 al 28.9.2018.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge, somma da distrarsi a favore dell'avv. Bianchini, antistatario.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge, somma da distrarsi a favore dell'avv. Bianchini, antistatario. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore