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Ordinanza — n. 42973/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42973/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42973/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Bova Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 06/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Gip del Tribunale di Palermo per il reato di violazione di domicilio aggravata. Con i primi tre motivi deduce che il materiale probatorio sarebbe contraddittorio, perché il riconoscimento di Saeli Marika è contraddetto dai testi Lo Coco e Galiazzo che ponevano l'imputato in tutt'altra parte, e lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; con il quarto motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche, e con il quinto ed il sesto l'applicazione della recidiva e la severità della pena.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 42973/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con i primi tre motivi deduce che il materiale probatorio sarebbe contraddittorio, perché il riconoscimento di Saeli Marika è contraddetto dai testi Lo Coco e Galiazzo che ponevano l'imputato in tutt'altra parte, e lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; con il quarto motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche, e con il quinto ed il sesto l'applicazione della recidiva e la severità della pena.

Parole chiave

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violazione di domicilio domicilio all'estero diritto di soggiorno abitazione familiare detentore del domicilio abitazione individuale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVA ANTONINO nato a PALERMO il 01/04/1988 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bova Antonino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 06/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Gip del Tribunale di Palermo per il reato di violazione di domicilio aggravata. Con i primi tre motivi deduce che il materiale probatorio sarebbe contraddittorio, perché il riconoscimento di Saeli Marika è contraddetto dai testi Lo Coco e Galiazzo che ponevano l'imputato in tutt'altra parte, e lamenta l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa; con il quarto motivo lamenta il diniego delle attenuanti generiche, e con il quinto ed il sesto l'applicazione della recidiva e la severità della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere generico, per la reiterazione delle medesime doglianze già proposte con l'appello, e motivatamente respinte, è proposto per motivi non consentiti, proponendo doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, nonché manifestamente infondati. 2.1. I primi tre motivi si limitano ad una contestazione probatoria, peraltro del tutto assertiva e priva di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata, che ha compiutamente e logicamente motivato in merito alla individuazione del responsabile, evidenziando che l'imputato, insieme al fratello Massimo, è stato riconosciuto con certezza dalla persona offesa, Saeli Marika, che si è trovata i due uomini in casa, e, oltre a riconoscerli in quanto abitanti nel medesimo quartiere, è riuscita anche a convincere uno dei due ad allontanarsi dalla finestra del bagno; l'alibi fornito dai due testimoni - la madre ed un pizzaiolo - sono state motivatamente ritenute inverosimili e inattendibili, non solo per la parziale provenienza familiare, ma anche perché fornito dopo oltre un mese dai fatti.

Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a censurare la valutazione e a riproporre le deduzioni difensive già proposte con l'appello, sollecitando una rivalutazione del merito. 2.2. Quanto alla recidiva, il motivo è manifestamente infondato, in quanto alcuna applicazione obbligatoria vi è stata, bensì una valutazione in concreto dei molteplici precedenti penali per reati contro il patrimonio. 2.3. Il motivo sulle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62 -bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, la gravità della condotta dell'imputato, ed i molteplici precedenti penali per reati contro il patrimonio. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). 2.4. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile, in quanto è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).

Tanto premesso, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica ed assertiva, è manifestamente infondata, in quanto la sentenza impugnata ha determinato la pena in due anni di reclusione, tenendo conto dell'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, valorizzando gli indici di gravità concreta del fatto (premeditazione, orario serale, concorso di persone, fatto commesso con violenza sulle cose e il porto di un'arma) e la pericolosità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom