Ordinanza — n. 42968/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAncona Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 26/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Sciacca per i reati di minaccia aggravata ai danni di Bujenita Constantina e porto in luogo pubblico di un coltello, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 cod. pen., in quanto la minaccia non sarebbe stata proferita contestualmente all'estrazione del coltello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 42968/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., in quanto la minaccia non sarebbe stata proferita contestualmente all'estrazione del coltello.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANCONA FRANCESCO nato a PARTANNA il 02/03/1963 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ancona Francesco ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 26/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Palermo ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Sciacca per i reati di minaccia aggravata ai danni di Bujenita Constantina e porto in luogo pubblico di un coltello, deducendo il vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 612 cod. pen., in quanto la minaccia non sarebbe stata proferita contestualmente all'estrazione del coltello.
2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha infatti evidenziato la contestualità tra la minaccia verbale di morte e l'ostensione del coltello, che, infatti, è stato strappato dalla donna. Con tale motivazione il ricorso non si è concretamente confrontato, limitandosi a richiamare un estratto del testimoniale arbitrariamente selezionato, sollecitando una rivalutazione del merito.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Ricc