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Ordinanza — n. 42963/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42963/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42963/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LALLAI VERONICA (CUI 058Z2QE) nato a FIRENZE il 01/05/1981 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; éj- e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Lallai Veronica ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 24/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Firenze per il reato di furto di un portafogli all'interno di una scuola privata, con l'aggravante della destrezza, consistita nell'elusione della sorveglianza del servizio di portineria, dolendosi della sussistenza dell'aggravante della destrezza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42963/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 34090 del 27/04/2017 , Quarticelli, Rv. 270088), correttamente l'aggravante della destrezza è stata ritenuta integrata dalla elusione dei controlli all'accesso della scuola.

Parole chiave

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furto aggravato furto di minore entità furto di lieve entità sussidio per le spese scolastiche truffa aggravata favoreggiamento
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LALLAI VERONICA (CUI 058Z2QE) nato a FIRENZE il 01/05/1981 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; éj-

RITENUTO IN FATTO

e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Lallai Veronica ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 24/02/2020 con la quale la Corte di Appello di Firenze ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Firenze per il reato di furto di un portafogli all'interno di una scuola privata, con l'aggravante della destrezza, consistita nell'elusione della sorveglianza del servizio di portineria, dolendosi della sussistenza dell'aggravante della destrezza.

2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come intrinseca indeterminatezza delle doglianze, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le affermazioni del provvedimento censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, fondante, ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. c), l'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425;

Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, il difetto di specificità delle doglianze è duplice, essendo intrinsecamente indeterminato e privo di concreto confronto argomentativo con la sentenza impugnata. Peraltro, premesso che le Sezioni Unite hanno affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez.

U, n. 34090 del 27/04/2017 , Quarticelli, Rv. 270088), correttamente l'aggravante della destrezza è stata ritenuta integrata dalla elusione dei controlli all'accesso della scuola.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Con