Ordinanza — n. 42954/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IASpagnuolo Massimiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 19/02/2020 con la quale il Gip del Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, dolendosi della mancanza di motivazione in relazione all'entità della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42954/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. il 19/02/2020 con la quale il Gip del Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, dolendosi della mancanza di motivazione in relazione all'entità della pena.
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a seguente ORDINANZA kz, sul ricorso proposto da: SPAGNUOLO MASSIMILIANO nato a BORDIGHERA il 07/12/1969 avverso la sentenza del 19/02/2020 del GIP TRIBUNALE di GENOVA(dato avviso alle parti; udita la relazione sv ta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Spagnuolo Massimiliano ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 19/02/2020 con la quale il Gip del Tribunale di Genova ha applicato la pena concordata per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, dolendosi della mancanza di motivazione in relazione all'entità della pena.
2. Il ricorso è inammissibile perché propone motivi non consentiti dalla legge. L'art. 448, comma 2 bis, c.p.p., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore il 3 agosto 2017), ha infatti previsto che la sentenza di 'patteggiamento' sia ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Tra i motivi deducibili, dunque, non viene annoverato l'omessa motivazione sull'entità della pena, che, del resto, è oggetto dell'accordo processuale.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, in ragione della pretestuosità del ricorso, si ritiene equo determinare in Euro 4.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Il Pres