Ordinanza — n. 42953/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACucca Andrea ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 14/10/2019 con la quale la Corte di Appello di Genova ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Savona per il reato di lesioni aggravate ai danni di Calandrino Matteo Deduce la violazione di legge, sostenendo l'erroneità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e della ricostruzione dei fatti, e lamentando l'omesso riconoscimento della legittima difesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42953/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Cucca Andrea ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 14/10/2019 con la quale la Corte di Appello di Genova ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Savona per il reato di lesioni aggravate ai danni di Calandrino Matteo Deduce la violazione di legge, sostenendo l'erroneità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e della ricostruzione dei fatti, e lamentando l'omesso riconoscimento della legittima difesa.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUCCA ANDREA nato a MILANO il 26/12/1985 avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI; 71-
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cucca Andrea ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 14/10/2019 con la quale la Corte di Appello di Genova ha confermato l'affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Savona per il reato di lesioni aggravate ai danni di Calandrino Matteo Deduce la violazione di legge, sostenendo l'erroneità della valutazione di attendibilità delle dichiarazioni testimoniali e della ricostruzione dei fatti, e lamentando l'omesso riconoscimento della legittima difesa.
2. Il ricorso è inammissibile, ex artt. 581, comma 1, lettera c), e 591, comma 1, lettera c), c.p.p., perché i motivi sono del tutto privi del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione delle doglianze senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato. Peraltro, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, e per escludere la sussistenza della legittima difesa, in quanto l'azione del Cucca è stata posta in essere allorquando il pericolo era esaurito.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estensore Giuseppe Riccardi a F11)-n.1'1.71)