Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42951/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual re-evaluation by Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42951/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate factual elements reserved for the trial court. The appellant argued that assets acquired after his role as administrator ceased should not count toward fraudulent bankruptcy, while the lower court found he remained a de facto administrator. The Supreme Court rejected this, ruling that the Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the appellate judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial court, and mere alternative factual constructions do not constitute a ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraudulent bankruptcy Cassation inadmissibility factual re-evaluation de facto administrator leasing contract assets concessionario di leasing leasing sequestro del veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia
Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo
Generato dall'IA
Sentenza — n. 26469/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific facts regarding prior proceedings and ne bis in idem application.
Sentenza — n. 36183/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against fraud conviction for leasing contract transfer due to lack of specific alternative behavior analysis.
Sentenza — n. 3429/2023 — snpen
Cassation annuls civil provisions in a bankruptcy fraud verdict due to the withdrawal of the private prosecution party.
Sentenza — n. 22490/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for unauthorized appropriation in a leasing dispute. The court rejects the claim that the first-instance acquittal barred civil liability. The appeal is rejected because the defendant's conduct demonstrated intent to appropriate the leased vehicles. The court finds the lower court correctly applied the law regarding the elements of the crime. The decision upholds the conviction based on the defendant's failure to return the vehicles. The ruling clarifies that civil interest does not preclude criminal prosecution in this context. The court emphasizes the necessity of knowledge and intent for the crime to be established. The judgment affirms the validity of the appellate court's reasoning and facts. The final outcome is the rejection of the criminal appeal and payment of costs.
Sentenza — n. 33244/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeals against conviction for fraud and theft, citing procedural irrelevance and inadmissible merits arguments.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBUSSI LIVIO SANTINO (CUI 00T3WML) nato a SCANZOROSCIATE il 09/03/1958 avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rebussi Livio Santino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 06/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riducendo le pene accessorie fallimentari. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la condanna per le due autovetture in leasing sia erronea e che l'acquisto del pellet sottratto era stato fatto dall'imputato quando era ormai cessato l'incarico di amministratore, e non poteva essere ricondotto al patrimonio della fallita.

2. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi non consentiti. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella formulata dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo che la distrazione dei beni in leasing integra la bancarotta patrimoniale, in quanto la massa fallimentare è comunque gravata dell'ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212:

Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore dl bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare), e che l'acquisto del pellets è stato effettuato dall'imputato in qualità di amministratore di fatto della società.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estenso