Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible factual re-evaluation by Cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate factual elements reserved for the trial court. The appellant argued that assets acquired after his role as administrator ceased should not count toward fraudulent bankruptcy, while the lower court found he remained a de facto administrator. The Supreme Court rejected this, ruling that the Cassation cannot substitute its own factual assessment for that of the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the trial court, and mere alternative factual constructions do not constitute a ground for cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBUSSI LIVIO SANTINO (CUI 00T3WML) nato a SCANZOROSCIATE il 09/03/1958 avverso la sentenza del 06/03/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rebussi Livio Santino ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 06/03/2020 con la quale la Corte di Appello di Brescia ha confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, riducendo le pene accessorie fallimentari. Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la condanna per le due autovetture in leasing sia erronea e che l'acquisto del pellet sottratto era stato fatto dall'imputato quando era ormai cessato l'incarico di amministratore, e non poteva essere ricondotto al patrimonio della fallita.
2. Il ricorso è inammissibile, perché propone motivi non consentiti. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una lettura alternativa del compendio probatorio rispetto a quella formulata dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, chiarendo che la distrazione dei beni in leasing integra la bancarotta patrimoniale, in quanto la massa fallimentare è comunque gravata dell'ulteriore onere economico scaturente dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione (in tal senso, ex multis, Sez. 5, n. 15403 del 13/02/2020, Ceravolo, Rv. 279212:
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale la sottrazione o dissipazione di un bene pervenuto alla società fallita a seguito di contratto di "leasing", anche se risolto dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto la perdita del valore dl bene, suscettibile di riscatto, e l'onere economico derivante dall'inadempimento dell'obbligo di restituzione verso il concedente determina un pregiudizio per la massa fallimentare), e che l'acquisto del pellets è stato effettuato dall'imputato in qualità di amministratore di fatto della società.
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere estenso