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Ordinanza — n. 42947/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to admissible grounds being factual and evidentiary rather than legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42947/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaints focused on factual errors and evidentiary evaluation rather than legal violations. The appellant argued that the identification of the defendant was flawed, but the court held that such matters fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected as it sought a re-evaluation of facts precluded in the court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 39 bis d.lgs. 274/2000; Art. 606, comma 3, c.p.p.: A cassation appeal against a second-instance judgment is inadmissible if it challenges the factual evaluation or evidentiary reasoning, as these matters are reserved for the court of first instance and the court of appeal, not the court of cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual evaluation preclusion evidentiary reasoning limits court of cassation jurisdiction legal violation requirement identificazione forense lesioni personali perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 39 bis d.lgs. 274/2000
Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché l'art. 39 bis d.lgs.
Art. 606, comma 3, c.p.p.
207944); in particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett.
art. 39 bis d.lgs. 274/2000
Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché l'art. 39 bis d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DORRIES DANIEL nato il 26/10/1965 avverso la sentenza del 25/02/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dorries Daniel ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa il 25/02/2020 con la quale il Tribunale di Termini Imerese ha confermato la condanna pronunciata dal Giudice di Pace per il reato di lesioni personali ai danni di Cornelia Maria. Deduce vizi di motivazione in merito alla individuazione dell'imputato quale autore dell'aggressione, sostenendo che l'uomo non era conosciuto dalla persona offesa e dal teste Corona, e che l'identificazione è avvenuta solo successiva mente.

2. Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché l'art. 39 bis d.lgs. 274/2000 prevede che il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate nei confronti di decisioni del Giudice di Pace sia ammissibile soltanto per vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale; nel caso in esame, le doglianze concernono vizi di motivazione, recte di valutazione probatoria, e sono pertanto non consentite. Il ricorso è altresì inammissibile, ex art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non consentiti, propongono doglianze eminentemente di fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata in merito alla identificazione dell'imputato quale autore dell'aggressione. Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 20/10/2021 Il Consigliere es