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Ordinanza — n. 42925/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42925/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42925/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS GIULIO nato a LACCO AMENO il 27/06/2000 avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Giulio De Santis, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e disposto la confisca di una somma in sequestro. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/1990; Ordinanza — n. 42925/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Giulio De Santis, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e disposto la confisca di una somma in sequestro. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti censura formulata in modo carente procedura di rivendicazione nel pignoramento impugnazione di decisioni amministrative censura costituzionale azione di convalida del sequestro

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/1990
Giulio De Santis, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS GIULIO nato a LACCO AMENO il 27/06/2000 avverso la sentenza del 18/02/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Giulio De Santis, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed euro seimila di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 e disposto la confisca di una somma in sequestro. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010).

Non rileva, stante la intestazione soggettiva del ricorso che l'atto sia stato, altresì, sottoscritto dai difensori. 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere reIa oi Il Presiden e Emi