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Ordinanza — n. 42923/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds under new plea bargaining rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42923/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the appellant had previously waived appeal grounds during the second-instance plea bargaining procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the drug possession facts, but the court held that such waivers create preclusive effects on the entire litigation process, including cassation. Consequently, the appeal was rejected without substantive review, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The waiver of appeal grounds under the new plea bargaining system (Art. 599-bis c.p.p.) creates preclusive effects that render subsequent cassation appeals regarding those same grounds inadmissible.

Parole chiave

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plea bargaining in appeal waiver of appeal grounds preclusive effect cassation drug possession qualification inadmissible appeal imputazione per reati di stupefacenti abbandono del procedimento penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73 d.P.R. 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Abdelmajid Kharbouche impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Abdelmajid Kharbouche impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.
Legge n. 103 del 2017
art. 73 d.P.R. 309/1990
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Abdelmajid Kharbouche impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHARBOUCHE ABDELMMID nato il 05/08/1979 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdert-e-avviso alle -parti-il is udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, Abdelmajid Kharbouche impugna la sentenza indicata in rubrica con la quale, a richiesta delle parti, previa rinuncia ai motivi di appello, gli è stata applicata la pena di anni quattro di reclusione ed euro 50.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990.

2. Il ricorrente deduce carenza di motivazione sul punto della qualificazione giuridica del fatto perché andava sussunto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5 d.P:R. cit.

3. A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599- bis cod. proc. pen, ad opera della legge n. 103 del 2017, questa Corte ha affermato il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Ne consegue che, una volta effettuata la rinunzia a motivi di appello, l'imputato non può rimetterne in discussione alcuni profili, perché essi sono coperti dal patteggiamento in appello e, nel caso di specie, i motivi di ricorso appaiono peraltro privi di specificità limitandosi alla denuncia del vizio in presenza, fin dal dettagliato capo di imputazione, della detenzione di quantitativi non modesti di sostanze stupefacenti di varia natura.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, che va pronunciata de plano, segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere/ela ore Il