Ordinanza — n. 42922/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XIA JIANGFEI nato il 23/06/1999 HU JIHUA nato il 11/02/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Gli imputati, con il patrocinio del dìfensore di fiducia, propongono, con unico atto e motivi comuni, ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42922/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Gli imputati, con il patrocinio del dìfensore di fiducia, propongono, con unico atto e motivi comuni, ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XIA JIANGFEI nato il 23/06/1999 HU JIHUA nato il 11/02/1994 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna degli imputati per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. Gli imputati, con il patrocinio del dìfensore di fiducia, propongono, con unico atto e motivi comuni, ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.
I ricorsi sono inammissibili per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte Emil