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Ordinanza — n. 42917/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42917/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42917/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTOGHESE ARCANGELO nato a BARI il 26/04/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Arcangelo Portoghese per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42917/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina abbandono del procedimento penale dipendenza da sostanze stupefacenti riscossione di pene pecuniarie remissione della pena procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORTOGHESE ARCANGELO nato a BARI il 26/04/1972 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Arcangelo Portoghese per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando violazione di legge non essendo state valutate circostanze che ne imponevano il proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile per la indeterminatezza delle censure che risultano meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata che, attraverso la valutazione delle circostanze di fatto rivenienti dagli atti di indagini, ha ritenuto comprovata la condotta di cessione di sostanze stupefacenti. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna4 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid nte