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Ordinanza — n. 42911/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42911/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42911/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SNESCIANA nato a MADDALONI il 07/07/1981 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna di Snaiana Ahmetovic per il delitto di cui all'art. 379 cod. pen.. Per mezzo del difensore, l'imputata impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., per carenza degli elementi strutturali del reato nonché eccessività della pena.

Regesto Legislator

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art. 379 cod. pen; Ordinanza — n. 42911/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 379 cod. pen.. Per mezzo del difensore, l'imputata impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., per carenza degli elementi strutturali del reato nonché eccessività della pena.

Parole chiave

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favoreggiamento infrazione privilegiata attenuazione della pena errore nella commisurazione della pena aggravamento della pena scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 379 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SNESCIANA nato a MADDALONI il 07/07/1981 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la condanna di Snaiana Ahmetovic per il delitto di cui all'art. 379 cod. pen.. Per mezzo del difensore, l'imputata impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 379 cod. pen., per carenza degli elementi strutturali del reato nonché eccessività della pena.

Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dai giudici dell'impugnazione pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza della argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali la ricorrente fornisce una chiave di lettura alternativa ma del tutto sfornita di elementi di riscontro probatorio ed al confronto con le documentate modalità della condotta che la vedevano agire in autonomia e in sinergia con i correi.

Anche sulla misura della pena la sentenza non è suscettibile di censura avendo motivato sulla misura della pena e diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti a carico dell'imputato che ne descrivono, in chiave negativa, il giudizio sulla personalità e capacità a delinquere. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila. P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere etesore Il Pre idente E