Ordinanza — n. 42909/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in rubrica, ha confermato la condanna di Gaetano Distasi a pena ritenuta di giustizia per i reati di evasione e furto. 2.L'imputato chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità dell'addotta censura che si risolve nella richiesta di una indebita rivalutazione del fatto da parte della Corte di legittimità, a fronte della ricostruzione sviluppata nella sentenza impugnata che, ponendosi in ragionato confronto critico con i motivi di appello, ha esaminato il materiale di prova pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado e richiamando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42909/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.L'imputato chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità dell'addotta censura che si risolve nella richiesta di una indebita rivalutazione del fatto da parte della Corte di legittimità, a fronte della ricostruzione sviluppata nella sentenza impugnata che, ponendosi in ragionato confronto critico con i motivi di appello, ha esaminato il materiale di prova pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado e richiamando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISTASI GAETANO nato a CERIGNOLA il 31/12/1973 avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in rubrica, ha confermato la condanna di Gaetano Distasi a pena ritenuta di giustizia per i reati di evasione e furto. 2.L'imputato chiede l'annullamento della sentenza per vizio di motivazione in punto di responsabilità. 3.11 ricorso è inammissibile per la genericità dell'addotta censura che si risolve nella richiesta di una indebita rivalutazione del fatto da parte della Corte di legittimità, a fronte della ricostruzione sviluppata nella sentenza impugnata che, ponendosi in ragionato confronto critico con i motivi di appello, ha esaminato il materiale di prova pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado e richiamando la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il g. 11 novembre 2021 Il Consigliere relatore Il Pr idente Em