Ordinanza — n. 42908/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGNI VINCENZO nato a BARI il 18/06/1961 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARI"trattra+Mse-alle_parti-;-/ udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Vincenzo Ragni, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per la cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna e denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 42908/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Vincenzo Ragni, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per la cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna e denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGNI VINCENZO nato a BARI il 18/06/1961 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARI"trattra+Mse-alle_parti-;-/ udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; FATTO E DIRITTO 1. Vincenzo Ragni, con atto di impugnazione sottoscritto personalmente, propone ricorso per la cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe che ne ha confermato la condanna e denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità. 2.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto personalmente dalla parte poiché, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (S.U. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010). 3.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere relatore Il Presid te Emilia Anna Giorcl