Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds and unproven facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant argued that the lower court failed to apply the provocation defense under Article 62, Section 2 of the Penal Code regarding a stolen wallet incident. The court rejected this claim as the alleged provocation was unproven, lacked a causal link to the assault, and relied solely on the defendant's assertions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 2 cod. pen.; Art. 337 cod. pen.: An appeal based on the alleged non-application of the provocation defense is inadmissible if the facts supporting the defense are unproven and lack a logical connection to the criminal act.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GERMANO GIANCARLO nato a MILANO il 27/07/1976 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna di Giancarlo Germanò a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.. La sentenza è impugnata dall'imputato che, con il patrocinio del difensore di fiducia, deduce violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. essendo riconducibile il delitto di resistenza allo stato d'ira determinato dal furto del borsello, subito poco prima del controllo.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione della circostanza di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. la Corte di appello ne ha denegato l'applicazione sul rilievo che si trattava di fatto non provato che riposava su mere asserzioni dell'imputato. Va, inoltre, rilevato che la pretesa reazione dell'imputato era priva di collegamento con il fatto pregresso e con il supposto autore della violazione sicché del tutto inidoneo, anche in astratto, a giustificare la violenta aggressione e le condotte ingiuriose ai danni dei verbalizzanti.
All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna W ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle mmende. Così deciso il g. 11 novembre 2021 Il Consigliere este Il P esidente Emi