Ordinanza — n. 42902/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO EGIDIO nato a TARANTO il 16/08/1982 Lit avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; , R.G.N. 24693/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Lecce, sezione distaccata di Taranto confermava la pronuncia di primo grado del 22 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato Egidio Vitiello in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta in ordine all'affermazione della colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 42902/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; , R.G.N. 24693/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Lecce, sezione distaccata di Taranto confermava la pronuncia di primo grado del 22 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato Egidio Vitiello in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta in ordine all'affermazione della colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITIELLO EGIDIO nato a TARANTO il 16/08/1982 Lit avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO (SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; , R.G.N. 24693/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Lecce, sezione distaccata di Taranto confermava la pronuncia di primo grado del 22 maggio 2019 con la quale il Tribunale di Taranto aveva condannato Egidio Vitiello in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta in ordine all'affermazione della colpevolezza; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigli ensore Il Presi ent