Ordinanza — n. 42901/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO BIRIYE nato il 05/05/1991 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24680/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 18 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Biriye Bongo in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen._;_ che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di applicazione delle attenuanti generiche nella misura massima consentita e di riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argonnentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, tenuto conto che il diniego di una riduzione della pena è stato giustificato dal comportamento processuale non completamente collaborativo dell'imputato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42901/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24680/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 18 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Biriye Bongo in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen._;_ che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di applicazione delle attenuanti generiche nella misura massima consentita e di riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argonnentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, tenuto conto che il diniego di una riduzione della pena è stato giustificato dal comportamento processuale non completamente collaborativo dell'imputato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONGO BIRIYE nato il 05/05/1991 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24680/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 18 novembre 2019 con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato Biriye Bongo in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen._;_ che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di applicazione delle attenuanti generiche nella misura massima consentita e di riduzione della pena inflitta; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argonnentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, tenuto conto che il diniego di una riduzione della pena è stato giustificato dal comportamento processuale non completamente collaborativo dell'imputato; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d la Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consí lier stensore Il P nte Er ole prile Pierlu