Ordinanza — n. 42900/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUKANI YASIN nato a NIZZA MONFERRATO il 20/08/1994 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24664/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo l'ipotesi del fatto di lieve entità per il capo a), e confermava nel resto la medesima pronuncia del 14 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Alessandria aveva condannato Yasin Soukani in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di effettuazione di un accertamento tecnico sulla sostanza sequestrata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, dato che è pacifico che, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest - come nella fattispecie è accaduto - senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucci, Rv. 263784): verifica nel caso di specie non necessaria, dato che all'imputato è stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42900/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24664/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo l'ipotesi del fatto di lieve entità per il capo a), e confermava nel resto la medesima pronuncia del 14 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Alessandria aveva condannato Yasin Soukani in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di effettuazione di un accertamento tecnico sulla sostanza sequestrata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, dato che è pacifico che, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest - come nella fattispecie è accaduto - senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucci, Rv. 263784): verifica nel caso di specie non necessaria, dato che all'imputato è stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOUKANI YASIN nato a NIZZA MONFERRATO il 20/08/1994 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24664/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riconoscendo l'ipotesi del fatto di lieve entità per il capo a), e confermava nel resto la medesima pronuncia del 14 giugno 2018 con la quale il Tribunale di Alessandria aveva condannato Yasin Soukani in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 4 legge n. 110 del 1975; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva, per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta difensiva di effettuazione di un accertamento tecnico sulla sostanza sequestrata; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto, dato che è pacifico che, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest - come nella fattispecie è accaduto - senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucci, Rv. 263784): verifica nel caso di specie non necessaria, dato che all'imputato è stata riconosciuta l'ipotesi del fatto di lieve entità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigli re tensore Il P esidente Erco ie file Pier