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Ordinanza — n. 42899/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42899/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42899/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA MOHAMED nato il 19/08/1966 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (i R.G.N. 24648/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Genova confermava la pronuncia di primo grado del 20 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva condannato Mohamed Mustafa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n-. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta ìn ordine alla determinazione della pena base; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle scelte sulla dosimetria della penale; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42899/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24648/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Genova confermava la pronuncia di primo grado del 20 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva condannato Mohamed Mustafa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n-. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta ìn ordine alla determinazione della pena base; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle scelte sulla dosimetria della penale; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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adeguamento della pena pluralità di motivazioni modalità di calcolo dell'ammenda motivi di cassazione proporzionalità della pena circostanze aggravanti o attenuanti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTAFA MOHAMED nato il 19/08/1966 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; (i R.G.N. 24648/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello Genova confermava la pronuncia di primo grado del 20 luglio 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova aveva condannato Mohamed Mustafa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n-. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di spiegare la scelta ìn ordine alla determinazione della pena base; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale, anche richiamando la conforme pronuncia di primo grado, aveva analiticamente illustrato le ragioni delle scelte sulla dosimetria della penale; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere stensore Il Presi