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Ordinanza — n. 42897/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42897/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42897/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOCCO GIUSEPPE nato a MODICA il 15/09/1976 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24641/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado dell'8 aprile 2019 con la quale il Tribunale di Enna aveva condannato Giuseppe Zocco in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.i che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato l'affermazione di sussistenza del reato e per avere erroneamente disatteso la sollecitazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 cod. pen. e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; manifestamente infondati sono i due restanti motivi, avendo la Corte distrettuale congruamente chiarito come l'iniziativa dell'imputato fosse stata finalizzata a condizionare l'attività dei pubblici ufficiali, sicché il reato non poteva essere derubricato in minacce, ed avesse creato un grave turbamento della quiete pubblica e non potesse essere qualificata in termini di fatto di lieve entità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 336 cod. pen, art. 612 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42897/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24641/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado dell'8 aprile 2019 con la quale il Tribunale di Enna aveva condannato Giuseppe Zocco in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.i che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato l'affermazione di sussistenza del reato e per avere erroneamente disatteso la sollecitazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 cod. pen. e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; manifestamente infondati sono i due restanti motivi, avendo la Corte distrettuale congruamente chiarito come l'iniziativa dell'imputato fosse stata finalizzata a condizionare l'attività dei pubblici ufficiali, sicché il reato non poteva essere derubricato in minacce, ed avesse creato un grave turbamento della quiete pubblica e non potesse essere qualificata in termini di fatto di lieve entità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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impedimento di un atto dell'autorità minaccia all'ordine pubblico violenza o minaccia contro le autorità perturbatore per comportamento agitazione politica pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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art. 336 cod. pen
24641/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado dell'8 aprile 2019 con la quale il Tribunale di Enna aveva condannato Giuseppe Zocco in relazione al reato di cui all'art. 336 cod.
art. 612 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
e all'applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZOCCO GIUSEPPE nato a MODICA il 15/09/1976 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24641/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la pronuncia di primo grado dell'8 aprile 2019 con la quale il Tribunale di Enna aveva condannato Giuseppe Zocco in relazione al reato di cui all'art. 336 cod. pen.i che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con tre distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato l'affermazione di sussistenza del reato e per avere erroneamente disatteso la sollecitazione alla riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 612 cod. pen. e all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che, al di là del dato enunciativo, si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità; manifestamente infondati sono i due restanti motivi, avendo la Corte distrettuale congruamente chiarito come l'iniziativa dell'imputato fosse stata finalizzata a condizionare l'attività dei pubblici ufficiali, sicché il reato non poteva essere derubricato in minacce, ed avesse creato un grave turbamento della quiete pubblica e non potesse essere qualificata in termini di fatto di lieve entità; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Cons