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Ordinanza — n. 42892/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42892/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42892/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COBUCCIO AGOSTINO nato a MIRABELLA ECLANO il 02/08/1948 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24579/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 13 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Agostino Cobuccio in relazione al reato di cui all'art. 322 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado e immotivatamente disatteso la eccezione di nullità per violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020; con motivi nuovi l'imputato si è doluto del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle credibili indicazioni dei agenti di polizia operanti; il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si è doluto del mancato deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello: tuttavia, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo si evince che quelle conclusioni scritte erano state, invece, formulate il 17 febbraio 2021 e comunicate via pec al difensore dell'imputato il 20 febbraio 2021, il quale avrebbe potuto integrare le sue precedenti conclusioni scritte (non avendo neppure lamentato di essere stato in grado di poterlo fare); il motivo nuovo non è ammissibile perché del tutto sganciato dalle doglianze formulate con il ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 322 cod. pen; Ordinanza — n. 42892/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24579/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 13 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Agostino Cobuccio in relazione al reato di cui all'art. 322 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado e immotivatamente disatteso la eccezione di nullità per violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020; con motivi nuovi l'imputato si è doluto del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle credibili indicazioni dei agenti di polizia operanti; il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si è doluto del mancato deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello: tuttavia, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo si evince che quelle conclusioni scritte erano state, invece, formulate il 17 febbraio 2021 e comunicate via pec al difensore dell'imputato il 20 febbraio 2021, il quale avrebbe potuto integrare le sue precedenti conclusioni scritte (non avendo neppure lamentato di essere stato in grado di poterlo fare); il motivo nuovo non è ammissibile perché del tutto sganciato dalle doglianze formulate con il ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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testimonianza della vittima comunicazione degli elementi a carico deposito delle prove rapporto di polizia pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete controinterrogatorio del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. pen
24579/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 13 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Agostino Cobuccio in relazione al reato di cui all'art. 322 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COBUCCIO AGOSTINO nato a MIRABELLA ECLANO il 02/08/1948 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24579/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 13 settembre 2019 con la quale il Tribunale di Avellino aveva condannato Agostino Cobuccio in relazione al reato di cui all'art. 322 cod. pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo, con due distinti punti, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente confermato la condanna di primo grado e immotivatamente disatteso la eccezione di nullità per violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 149 del 2020; con motivi nuovi l'imputato si è doluto del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il primo motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stata la condanna fondata sulle credibili indicazioni dei agenti di polizia operanti; il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il ricorrente si è doluto del mancato deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale presso la Corte di appello: tuttavia, dall'esame degli atti contenuti nel fascicolo si evince che quelle conclusioni scritte erano state, invece, formulate il 17 febbraio 2021 e comunicate via pec al difensore dell'imputato il 20 febbraio 2021, il quale avrebbe potuto integrare le sue precedenti conclusioni scritte (non avendo neppure lamentato di essere stato in grado di poterlo fare); il motivo nuovo non è ammissibile perché del tutto sganciato dalle doglianze formulate con il ricorso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Cons}liep es