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Ordinanza — n. 42882/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42882/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42882/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO NICOLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/11/1991 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24445/2021 premesso che con la sentenza sopra ndicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 18 gennaio 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Nicola Francesco Buonaurio in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento della ipotesi attenuata del fatto di lieve entità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come il prevenuto fosse stato coinvolto nello spaccio di differenti tipologie di droga, circostanza sufficiente ad escludere che la condotta potesse considerarsi di ridotta portata offensiva; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42882/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24445/2021 premesso che con la sentenza sopra ndicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 18 gennaio 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Nicola Francesco Buonaurio in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento della ipotesi attenuata del fatto di lieve entità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come il prevenuto fosse stato coinvolto nello spaccio di differenti tipologie di droga, circostanza sufficiente ad escludere che la condotta potesse considerarsi di ridotta portata offensiva; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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motivi di cassazione cause di esclusione traffico aggravato di stupefacenti allegazioni insufficientemente motivate inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dipendenza da sostanze stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONAURIO NICOLA FRANCESCO nato a NAPOLI il 29/11/1991 avverso la sentenza del 23/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24445/2021 premesso che con la sentenza sopra ndicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado del 18 gennaio 2018 con la quale il Tribunale di Napoli aveva condannato Nicola Francesco Buonaurio in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento della ipotesi attenuata del fatto di lieve entità; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva sottolineato come il prevenuto fosse stato coinvolto nello spaccio di differenti tipologie di droga, circostanza sufficiente ad escludere che la condotta potesse considerarsi di ridotta portata offensiva; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consi liere stensore Il Presi ente Er ile