Ordinanza — n. 42872/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRATTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/06/1993 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; I R.G.N. 24328/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la continuazione e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Giuseppe Sciarratta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale immotivatamente confermato l'affermazione di colpevolezza del prevenuto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42872/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24328/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la continuazione e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Giuseppe Sciarratta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale immotivatamente confermato l'affermazione di colpevolezza del prevenuto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIARRATTA GIUSEPPE nato a PALERMO il 05/06/1993 avverso la sentenza del 10/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; I R.G.N. 24328/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, escludendo la continuazione e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia con la quale il Tribunale di Palermo aveva condannato Giuseppe Sciarratta in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale immotivatamente confermato l'affermazione di colpevolezza del prevenuto; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Co iglier stensore Il Pres dente rcol rile Pierlui