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Ordinanza — n. 42865/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42865/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42865/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUZZONE MASSIMILIANO SALVATORE nato a TORINO il 16/09/1970 KASA3 PAZAIT nato il 20/03/1965 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24266/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, limitando gli effetti della confisca, e confermava la medesima pronuncia del 18 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Cuneo aveva condannato Massimiliano Guzzone e Pazait Kasaj in relazione al reato di cui all'art. 317 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i due imputati deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso le rispettive richieste difensive di concessione della attenuante di cui agli artt. 116 o 117 cod. pen. e, per il Guzzone, la richiesta di riduzione della pena per l'applicazione nella misura massima delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che gli imputati hanno formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché si doveva ritenere che i prevenuti ben sapessero che il correo D'Amore era un pubblico ufficiale, appartenente alla guardia di finanza, e perché non potessero trovare applicazione le richiamate disposizioni del codice penale; manifestamente infondata è la doglianza relativa alle attenuanti generiche, già applicate con la riduzione della pena nella misura massima per il Guzzone; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Regesto Legislator

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art. 317 cod. pen; Ordinanza — n. 42865/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24266/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, limitando gli effetti della confisca, e confermava la medesima pronuncia del 18 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Cuneo aveva condannato Massimiliano Guzzone e Pazait Kasaj in relazione al reato di cui all'art. 317 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i due imputati deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso le rispettive richieste difensive di concessione della attenuante di cui agli artt. 116 o 117 cod. pen. e, per il Guzzone, la richiesta di riduzione della pena per l'applicazione nella misura massima delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che gli imputati hanno formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché si doveva ritenere che i prevenuti ben sapessero che il correo D'Amore era un pubblico ufficiale, appartenente alla guardia di finanza, e perché non potessero trovare applicazione le richiamate disposizioni del codice penale; manifestamente infondata è la doglianza relativa alle attenuanti generiche, già applicate con la riduzione della pena nella misura massima per il Guzzone; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali risarcimento per errore giudiziario verdetto di colpevolezza censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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art. 317 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUZZONE MASSIMILIANO SALVATORE nato a TORINO il 16/09/1970 KASA3 PAZAIT nato il 20/03/1965 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; R.G.N. 24266/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, limitando gli effetti della confisca, e confermava la medesima pronuncia del 18 gennaio 2019 con la quale il Tribunale di Cuneo aveva condannato Massimiliano Guzzone e Pazait Kasaj in relazione al reato di cui all'art. 317 cod. pen.; che avverso tale sentenza hanno presentato ricorso i due imputati deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso le rispettive richieste difensive di concessione della attenuante di cui agli artt. 116 o 117 cod. pen. e, per il Guzzone, la richiesta di riduzione della pena per l'applicazione nella misura massima delle attenuanti generiche; ritenuto che i ricorsi siano inammissibili, perché i motivi sono stati presentati per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che gli imputati hanno formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato analiticamente spiegato perché si doveva ritenere che i prevenuti ben sapessero che il correo D'Amore era un pubblico ufficiale, appartenente alla guardia di finanza, e perché non potessero trovare applicazione le richiamate disposizioni del codice penale; manifestamente infondata è la doglianza relativa alle attenuanti generiche, già applicate con la riduzione della pena nella misura massima per il Guzzone; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Co