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Ordinanza — n. 42860/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42860/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42860/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ENATO PAUL OMMADE nato a LAGOS( NIGERIA) il 16/02/1990 JIMOH UYI nato a OZA( NIGERIA) il 01/01/1985 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 42860/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna di Enato Paul Omojiade e UnJimoh a pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza e lesioni. La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.

Parole chiave

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decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio procedura di annullamento diritto di ottenere una decisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ENATO PAUL OMMADE nato a LAGOS( NIGERIA) il 16/02/1990 JIMOH UYI nato a OZA( NIGERIA) il 01/01/1985 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna di Enato Paul Omojiade e UnJimoh a pena ritenuta di giustizia per i reati di resistenza e lesioni. La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.

Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione del concorso di persone nel reato e la configurabilità delle dedotte aggravanti sviluppate con la sentenza impugnata i ricorrenti tendono a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata con la sentenza, in assenza di evidenti illogicità delle argomentazioni sottese alla motivazione. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il lresid