Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 42859/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42859/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42859/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTARINI FRANCESCO nato a ANCONA il 14/07/1967 avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24194/21 Cantarini E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, che, all'esito di rito abbreviato, aveva inflitto all'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta la recidiva contestata e applicata la diminuente di rito, la pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, argomentata sulla sola base dei precedenti penali, nonché di negata applicazione delle attenuanti generiche e di ritenuta recidiva; che tali censure sono state ribadite con memoria depositata in data 26 ottobre 2021; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo in relazione a tutti gli aspetti; che la Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione della sospensione condizionale della pena, la presenza di due precedenti specifici, che comportano un giudizio prognostico sfavorevole; che la Corte ha altresì motivato -condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado- la mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche, non potendosi quindi fare luogo ad alcun bilanciamento con la recidiva, la cui sussistenza non aveva costituito motivo di doglianza in appello; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTARINI FRANCESCO nato a ANCONA il 14/07/1967 avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24194/21 Cantarini E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, che, all'esito di rito abbreviato, aveva inflitto all'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta la recidiva contestata e applicata la diminuente di rito, la pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, argomentata sulla sola base dei precedenti penali, nonché di negata applicazione delle attenuanti generiche e di ritenuta recidiva; che tali censure sono state ribadite con memoria depositata in data 26 ottobre 2021; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo in relazione a tutti gli aspetti; che la Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione della sospensione condizionale della pena, la presenza di due precedenti specifici, che comportano un giudizio prognostico sfavorevole; che la Corte ha altresì motivato -condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado- la mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche, non potendosi quindi fare luogo ad alcun bilanciamento con la recidiva, la cui sussistenza non aveva costituito motivo di doglianza in appello; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione attenuazione della pena assistenza riabilitativa prognosi sfavorevole revisione della sentenza penale pene condizionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTARINI FRANCESCO nato a ANCONA il 14/07/1967 avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24194/21 Cantarini

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado, che, all'esito di rito abbreviato, aveva inflitto all'imputato per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuta la recidiva contestata e applicata la diminuente di rito, la pena di mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, argomentata sulla sola base dei precedenti penali, nonché di negata applicazione delle attenuanti generiche e di ritenuta recidiva; che tali censure sono state ribadite con memoria depositata in data 26 ottobre 2021; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo in relazione a tutti gli aspetti; che la Corte territoriale ha evidenziato, quale elemento impeditivo della concessione della sospensione condizionale della pena, la presenza di due precedenti specifici, che comportano un giudizio prognostico sfavorevole; che la Corte ha altresì motivato -condividendo le argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado- la mancanza di elementi positivi idonei a supportare la concessione delle attenuanti generiche, non potendosi quindi fare luogo ad alcun bilanciamento con la recidiva, la cui sussistenza non aveva costituito motivo di doglianza in appello; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensor