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Ordinanza — n. 42857/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42857/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42857/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH MOHAMMED nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24171/21 Drammeh E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione, con diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che i giudici di merito hanno ritenuto provato il reato contestato, disattendendo i motivi di gravame relativi alla esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità, dal momento che l'imputato si trovava in stato di difficoltà psicologico- sociale e la Polizia era intervenuta con finalità meramente repressiva senza tenere conto della necessità di aiuto di cui l'imputato necessitava; che la doglianza è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano intervenuti per interrompere azioni pericolose per sé e per gli altri che l'imputato stava ponendo in essere, esercitando in modi non vessatori le loro competenze in materia; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 393-bis cod. pen; Ordinanza — n. 42857/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.; che i giudici di merito hanno ritenuto provato il reato contestato, disattendendo i motivi di gravame relativi alla esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità, dal momento che l'imputato si trovava in stato di difficoltà psicologico- sociale e la Polizia era intervenuta con finalità meramente repressiva senza tenere conto della necessità di aiuto di cui l'imputato necessitava; che la doglianza è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano intervenuti per interrompere azioni pericolose per sé e per gli altri che l'imputato stava ponendo in essere, esercitando in modi non vessatori le loro competenze in materia; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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affezioni psichiche polizia e ordine pubblico reato di coazione ricovero psichiatrico forzato assistenza riabilitativa violenza contro le autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione, con diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 337 cod.
art. 393-bis cod. pen
pen.; che i giudici di merito hanno ritenuto provato il reato contestato, disattendendo i motivi di gravame relativi alla esimente di cui all'art. 393-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAMMEH MOHAMMED nato il 02/02/1984 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 24171/21 Drammeh

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna dell'imputato alla pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione, con diminuente di rito, per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che i giudici di merito hanno ritenuto provato il reato contestato, disattendendo i motivi di gravame relativi alla esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone violazione di legge quanto alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità, dal momento che l'imputato si trovava in stato di difficoltà psicologico- sociale e la Polizia era intervenuta con finalità meramente repressiva senza tenere conto della necessità di aiuto di cui l'imputato necessitava; che la doglianza è manifestamente infondata poiché la Corte territoriale, con puntuale e logico apparato argomentativo, perciò incensurabile in sede di legittimità, ha identificato, in linea di fatto, le ragioni per le quali non era ravvisabile una condotta arbitraria da parte dei pubblici ufficiali che erano intervenuti per interrompere azioni pericolose per sé e per gli altri che l'imputato stava ponendo in essere, esercitando in modi non vessatori le loro competenze in materia; che il ricorso si palesa inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presi