Ordinanza — n. 42856/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Leonardo Bevilacqua, Cosimo Bevilacqua, Romina Bevilacqua e Alessandro Perini a pena ritenuta di giustizia per il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.). La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 42856/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.). La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BEVILACQUA LEONARDO nato a CROTONE il 22/12/1983 BEVILACQUA COSIMO nato a MARINA DI GIOIOSA IONICA il 05/10/1947 BEVILACQUA ROMINA nato a CROTONE il 24/07/1972 PERINI ALESSANDRO nato a CROTONE il 18/09/1984 avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la condanna di Leonardo Bevilacqua, Cosimo Bevilacqua, Romina Bevilacqua e Alessandro Perini a pena ritenuta di giustizia per il reato di resistenza (art. 337 cod. pen.). La sentenza è impugnata dagli imputati, con ricorsi distinti e motivi comuni, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine alla confermata responsabilità in relazione ai reati loro ascritti e dei presupposti, materiale e psicologico, dei reati contestati. I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti.
Ed invero, in presenza di una puntuale ricostruzione in fatto e del corretto richiamo alle coordinate ermeneutiche che presidiano la ricostruzione del concorso di persone nel reato e la configurabilità della violenza e minaccia i ricorrenti tendono a sottoporre alla Corte di legittimità una diversa ed alternativa ricostruzione preferibile, in ipotesi, a quella sviluppata, in assenza di evidenti illogicità della sentenza impugnata. All'inammissibilità della impugnazione consegue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il •r