Ordinanza — n. 42853/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGBULE ONYEKA nato il 05/12/1997 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; Lte, R.G.N. 24142/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 23 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato Onyeka Egbule in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato il rigetto motivato dal fatto di essere stato l'imputato già coinvolto in altre analoghe vicende giudiziarie, senza mostrare alcuna forma di resipiscenza per il nuovo episodio criminoso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 42853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 24142/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 23 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato Onyeka Egbule in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato il rigetto motivato dal fatto di essere stato l'imputato già coinvolto in altre analoghe vicende giudiziarie, senza mostrare alcuna forma di resipiscenza per il nuovo episodio criminoso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EGBULE ONYEKA nato il 05/12/1997 avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERCOLE APRILE; Lte, R.G.N. 24142/2021 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado pronuncia del 23 luglio 2020 con la quale il Tribunale di Firenze aveva condannato Onyeka Egbule in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato deducendo il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di concessione delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso sia inammissibile, perché il motivo è stato presentato per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge, dato che l'imputato ha formulato una serie di doglianze che si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui fonda la sentenza gravata, prospettando una diversa e alternativa lettura delle acquisite emergenze processuali, cosa che non è consentita in sede di legittimità: ciò a fronte di una motivazione, quale quella contenuta nella sentenza gravata, nella quale non è riconoscibile alcuna violazione di legge né alcun vizio di manifesta illogicità, essendo stato il rigetto motivato dal fatto di essere stato l'imputato già coinvolto in altre analoghe vicende giudiziarie, senza mostrare alcuna forma di resipiscenza per il nuovo episodio criminoso; che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/11/2021 Il Consig tenso