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Ordinanza — n. 42848/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 42848/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42848/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFICI FRANCESCO nato a MILANO il 16/04/1983 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di Francesco Rifici per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen.. Per mezzo del difensore, l'imputato impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., per carenza degli elementi strutturali del reato nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva.

Regesto Legislator

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art. 378 cod. pen; Ordinanza — n. 42848/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 378 cod. pen.. Per mezzo del difensore, l'imputato impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., per carenza degli elementi strutturali del reato nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva.

Parole chiave

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favoreggiamento sviamento della giustizia infrazione privilegiata legittimo sospetto di parzialità istigazione e aiuto al suicidio violazione dei diritti della personalità

Disposizioni normative citate

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art. 378 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFICI FRANCESCO nato a MILANO il 16/04/1983 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; Fatto e diritto Con la sentenza suindicata, la Corte di Appello di Milano ha confermato la condanna di Francesco Rifici per il delitto di cui all'art. 378 cod. pen.. Per mezzo del difensore, l'imputato impugna la sentenza denunciando vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione all'applicazione alla fattispecie concreta della fattispecie di cui all'art. 378 cod. pen., per carenza degli elementi strutturali del reato nonché erronea applicazione della legge penale in relazione alla recidiva.

Il ricorso è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dai giudici dell'impugnazione pervenuti, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado. In presenza della argomentata motivazione sulla sussistenza dei fatti, dei quali il ricorrente fornisce una versione alternativa inidonea ad incidere sulla sussistenza del reato che non richiede la idoneità a frustrare le indagini ma solo la il pericolo, concreto e attuale, di arrecare nocumento alla prosecuzione delle investigazioni.

Anche sulla misura della pena la sentenza non è suscettibile di censura avendo motivato sulla misura e necessità di applicazione della recidiva in ragione dei precedenti dell'imputato e della concreta gravità del fatto. All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presi nte Emilia Ann